in data 11 novembre e 12 novembre 2012, prima il Senato, e poi la Camera dei Deputati, hanno approvato la cosiddetta "legge di stabilità 2012" che entrerà in vigore (articolo 36) il 1 gennaio 2012.
Agli articoli 25, 26,27 e 28 risultano essere state introdotte rilevanti novità per la professione di Avvocato.
a) all'articolo 25 vengono apportate modifiche al codice di procedura civile per "l'impiego della posta elettronica certificata nel processo civile";
b) all'articolo 26 si prevede l'obbligo per le cause di appello pendenti da oltre due anni prima entrata in vigore della legge, e per i procedimenti civili pendenti davanti la Corte di Cassazione, relativamente a pronunce pubblicate prima dell'entrata in vigore della legge 18 giugno 2009 numero 69, di presentare istanza di trattazione del procedimento, sottoscritta dalla parte che ha sottoscritto il mandato, con dichiarazioni di persistenza dell'interesse delle parti alla loro trattazione entro il termine perentorio di mesi sei dall'avviso della cancelleria. Ove ciò non avvenga, la impugnazione si intende rinunciata, con conseguente estinzione del giudizio;
c) all'articolo 27 sono previste "modifiche per l'accelerazione del contenzioso civile pendente in grado di appello";
d) all'articolo 28 si prevede l'aumento del contributo unificato: per la metà nei giudizi d'impugnazione, e per il 100% nei processi davanti la Corte di Cassazione.
Agli articoli 25, 26,27 e 28 risultano essere state introdotte rilevanti novità per la professione di Avvocato.
a) all'articolo 25 vengono apportate modifiche al codice di procedura civile per "l'impiego della posta elettronica certificata nel processo civile";
b) all'articolo 26 si prevede l'obbligo per le cause di appello pendenti da oltre due anni prima entrata in vigore della legge, e per i procedimenti civili pendenti davanti la Corte di Cassazione, relativamente a pronunce pubblicate prima dell'entrata in vigore della legge 18 giugno 2009 numero 69, di presentare istanza di trattazione del procedimento, sottoscritta dalla parte che ha sottoscritto il mandato, con dichiarazioni di persistenza dell'interesse delle parti alla loro trattazione entro il termine perentorio di mesi sei dall'avviso della cancelleria. Ove ciò non avvenga, la impugnazione si intende rinunciata, con conseguente estinzione del giudizio;
c) all'articolo 27 sono previste "modifiche per l'accelerazione del contenzioso civile pendente in grado di appello";
d) all'articolo 28 si prevede l'aumento del contributo unificato: per la metà nei giudizi d'impugnazione, e per il 100% nei processi davanti la Corte di Cassazione.