Segnalo che, anche in questa fine d’anno, il codice di procedura civile ha subito ulteriori innovazioni, introdotte con il Decreto Legge 22 dicembre 2011, n. 212 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 22 dicembre 2011, n. 297) recante "Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile".
In sostanza:
1. viene introdotto un sistema di estinzione automatica del processi di impugnazione per le cause civili pendenti «da oltre tre anni», in base al quale «le impugnazioni si intendono rinunciate se nessuna delle parti, con istanza sottoscritta personalmente dalla parte che ha conferito la procura alle liti e autenticata dal difensore, dichiara la persistenza dell'interesse alla loro trattazione entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge», con soppressione dell’antecedente norma che imponeva alle cancellerie di notificare uno specifico avviso al riguardo;
2. viene stabilito che, avanti al Giudice di Pace, le parti possano stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non supera euro mille;
3. viene anche previsto che spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possano superare il valore della domanda.
4. vengono introdotte disposizioni in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento atte a dare una risposta urgente per fronteggiare le situazioni di crisi di piccole imprese e famiglie a cui non sono applicabili le disposizioni vigenti in materia di procedure concorsuali, offrendo loro "la possibilità di concordare con i creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che determini la finale esdebitazione del soggetto in crisi";
5. viene introdotto un meccanismo di estinzione (controllata in sede giudiziale) di tutte le obbligazioni del soggetto sovraindebitato, con intervento dell’autorità giudiziaria limitato ad omologare l’accordo raggiunto tra debitore e creditore.