Si parte dagli uffici del giudice di pace per riordinare le circoscrizioni giudiziarie. In particolare, oggetto della revisione sono esclusivamente gli uffici del giudice di pace dislocati in sede diversa da quella circondariale. Ed infatti, l'attuale struttura di questi uffici può essere così rappresentata:
- 846 uffici del Giudice di Pace, di cui 4 sedi distaccate:
a) 165 uffici presso sedi circondariali
b) 681 uffici presso sedi non circondariali
- 4.690 giudici distribuiti su una dotazione organica di 4.700
- 12 unità del personale dirigenziale (tutte presso uffici circondariali)
- 4.125 unità di personale amministrativo assegnato in pianta organica, così distinte:
a) 439 del personale dell'Area III;
b) 2738 del personale dell'Area II;
c) 936 del personale dell'Area L.
Risulta così evidente come l'attuale assetto territoriale sia caratterizzato da un'elevata articolazione delle sedi giudiziarie, da un'eccessiva frammentazione delle risorse umane e strumentali disponibili per l'Amministrazione della giustizia, soprattutto se rapportata agli effettivi carichi di lavoro ed alle esigenze operative degli altri uffici giudiziari.
L’analisi dei costi rispetto ai carichi di lavoro rappresenta il criterio direttivo per ridurre gli uffici del giudice di pace. In particolare, quest'analisi statistica multivariata è caratterizzata, da un lato, dall'individuazione della capacità di smaltimento effettivo, a livello nazionale, dei giudici in servizio nel periodo di riferimento e, dall'altro, dall'individuazione dei carichi di lavoro del singolo ufficio, ottenuta suddividendo le iscrizioni rilevate per la dotazione organica prevista. L'analisi condotta si è distinta in più fasi successive.
Fase A: calcolo della produttività. In questa fase è stato individuato l'effettivo smaltimento pro-capite realizzato dai giudici di pace su base quinquennale. Ecco come: «è stato necessario calcolare il numero medio di presenze dei giudici di pace nel medesimo arco temporale. A tal fine è stata calcolata una media aritmetica delle presenze del personale di magistratura onoraria, ponendo come termini di riferimento le date del 31/12/2004 e 31/12/2009 e ottenendo, a livello nazionale, un numero medio annuo di presenze pari a 3.073 unità. Tale valore è stato successivamente posto in relazione al numero complessivo di procedimenti definiti in tutte le materi di competenza per l'arco temporale considerato, ottenendo, in tal modo, la produttività media del personale giudicante. In sostanza, dividendo il numero complessivo di procedimenti definiti per le unità di personale presenti è stato individuato il numero medio di provvedimenti esauriti nell'anno da un singolo giudice. La produttività media rappresenta quindi una misura ragionevole della "capacità unitaria di smaltimento" dei procedimenti, intendendosi per tale il numero di procedimenti definibili da ogni singolo giudice previsto in pianta organica. Tale valore (''valore soglia", pari a 568,3 procedimenti) rappresenta quindi il carico di lavoro mediamente sostenibile dal personale giudicante nel corso dell'anno solare».
Fase B: individuazione dei carichi di lavoro. Sono stati individuati i carichi di lavoro pro-capite dei singoli uffici rapportando per ciascuno di essi i procedimenti sopravvenuti alla relativa pianta organica. Tali valori costituiscono una misura della "domanda di giustizia" rivolta ali'Amministrazione.
Fase C: individuazione degli uffici con carichi di lavoro inferiore. Più precisamente, sono stati individuati gli uffici con carico di lavoro inferiore alla media nazionale di produttività annuale pro-capite dei giudici di pace. «Successivamente le risultanze dell'analisi sono state poste a confronto con i valori rilevati dall'esame dei dati riferiti al bacino di utenza delle sedi giudiziarie, assumendo quale parametro di riferimento ai fini della valutazione sull'opportunità del mantenimento di un presidio giudiziario, una popolazione residente pari ad almeno 100.000 abitanti. In sostanza, il dato riferito alla popolazione è stato assunto quale criterio integrativo dell'analisi fondata sul carico di lavoro sostenibile».
Fase D: selezione degli uffici sulla base del bacino di utenze e individuazione. Così facendo, si è giunti alla generazione di un elenco di 674 uffici con un numero di iscrizioni pro-capite inferiori al valore soglia (568,3), cioè alla capacità di smaltimento di un singolo giudice ed un bacino di utenza inferiore alle l 00.000 unità. Ne deriva che «il carico di lavoro afferente a tali uffici non giustifica la previsione in organico delle unità di personale giudicante assegnate, che, mediante l'accorpamento delle sedi giudiziarie, possono più opportunamente essere utilizzate laddove la domanda di giustizia è più elevata».
Totale: 674 uffici da accorpare. Nello specifico, il personale recuperabile attraverso tale accorpamento è pari a:
1) 1.944 giudici di pace;
2) 2.104 unità di personale amministrativo, così distinto:
a) 184 dell'Area III;
b) 1.350 dell'Area II;
c) 570 dell'Area L
Stop alla competenza mandamentale degli uffici del giudice di pace. Viene previsto che con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia, sentiti il consiglio giudiziario e i comuni interessati, possono essere istituite delle sedi distaccate e che, con le medesime modalità, possono essere costituiti in un unico ufficio due o più uffici contigui. Risulta così «superata la precedente impostazione che prevedeva ancora la competenza mandamentale degli uffici del giudice di pace, riconducendola al circondario così come per i tribunali ordinari. In questo modo, ci sarà la possibilità non solo di ridurre le spese, ma anche di individuare con maggiore chiarezza il presidente del tribunale che dovrà, ove espressamente delegato dal CSM, esercitare la sorveglianza sugli uffici del giudice di pace compresi nel suo circondario. Quindi, non sarà più possibile che il bacino di competenza di un ufficio del giudice di pace sia compreso in più circondari del tribunale ordinario, con gli inevitabili problemi di gestione e coordinamento».
Si procede poi alla riassegnazione dei magistrati onorari in servizio presso gli uffici soppressi del giudice di pace. La legge delega non ha indicato i criteri per il trasferimento dei magistrati in questione, lasciando tale valutazione ad un atto regolamentare. Inoltre, il personale amministrativo in servizio presso gli uffici soppressi del giudice di pace viene riassegnato in misura non inferiore al 50% alla sede di tribunale o di procura limitrofa e, nella restante parte, all'ufficio del giudice di pace presso il quale sono trasferite le relative competenze.
Prima che le norme siano efficaci bisogna completare l’iter previsto dall’art. 3. L’efficacia delle disposizioni appena esaminate è subordinata alla conclusione dell'iter previsto dall'art. 3 relativamente agli enti locali, i quali intendano comunque garantire la presenza sul territorio di uffici del giudice di pace in sedi non più previste dalle disposizioni normative. Infatti, viene individuata una particolare e specifica procedura, secondo cui:
- le tabelle ex artt. 1 e 2 vengono pubblicate sul bollettino ufficiale e sul sito internet del Ministero della giustizia;
- «entro 60 giorni dalla pubblicazione delle tabelle gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui è proposta la soppressione, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi; in tali ipotesi dovrà essere messo a disposizione dagli enti locali anche il personale amministrativo necessario alla gestione dell'ufficio e rimarrà a carico dell'amministrazione giudiziaria unicamente la determinazione dell'organico del personale di magistratura onoraria entro i limiti della dotazione nazionale complessiva nonché la formazione del personale amministrativo»;
- «entro i 12 dodici mesi il Ministro della giustizia, dovrà apportare con d.m. le conseguenti modifiche alle più volte menzionate tabelle. Il Ministro potrà e dovrà in tale sede valutare esclusivamente la rispondenza delle richieste pervenute ai criteri previsti dalla sopra citata normativa, ovvero alla disponibilità da parte degli enti locali a farsi carico degli oneri relativi all'istituzione ed al funzionamento dei nuovi uffici».
Sarebbe controproducente sopprimere un ufficio per poi istituirlo nuovamente. Solo dopo l'emanazione del decreto del Ministro della giustizia (o comunque al decorso del termine concesso per l'emanazione dello stesso) le nuove disposizioni potranno essere efficaci. Questo perché di fronte alla possibilità concessa ai comuni di recuperare parte degli uffici soppressi, risulterebbe del tutto inutile, ed anzi controproducente, sopprimere un ufficio per poi subito dopo istituirlo nuovamente, con tutte le conseguenze in tema di riallocazione del personale e spostamento dei procedimenti celebrati presso l'ufficio soppresso e poi nuovamente istituito. Il procedimento delineato dal decreto legislativo prevede invece che la nuova geografia giudiziaria relativa agli uffici del giudice di pace divenga efficace soltanto esaurite le procedure di consultazione degli enti locali e disegnato l'assetto definitivo di tutti gli uffici. Infine, qualora gli enti locali non rispettino gli impegni presi in sede di presentazione della richiesta di conservazione dell'ufficio del giudice di pace, lo stesso venga soppresso con il medesimo procedimento previsto per gli accorpamenti.
Ma cosa succede ai procedimenti in corso presso gli uffici del giudice di pace soppressi? Il decreto prevede che «nei sei mesi successivi all'efficacia del nuovo disegno degli uffici così come risultante dalla conclusione dell'iter sopra descritto, le udienze precedentemente fissate dinanzi al giudice di pace di uno degli uffici soppressi siano tenute presso i medesimi uffici. Gli eventuali rinvii saranno in tal caso effettuati dinanzi al nuovo ufficio competente. In tutti gli altri casi, invece, verrà fissata una nuova udienza dinanzi al nuovo ufficio competente». La modifica del luogo di trattazione dell'udienza dovrà essere sempre opportunamente comunicata alle parti interessate. Allo stesso tempo, però, la possibilità di continuare a celebrare le udienze già fissate presso le sedi originarie - per i sei mesi successivi all'effettiva attuazione delle modifiche - ridurrà al minimo i problemi ed i disagi connessi ad ogni trasferimento di sede giudiziaria.
La norma transitoria si applica anche nell'ipotesi del processo civile davanti al giudice di pace. Anche in questo caso, «si distinguono le ipotesi in cui le udienze precedentemente fissate dianzi al giudice di pace ricadano nell'arco temporale successivo al termine fissato per l'efficacia del presente decreto da quelle in cui l'udienza è fissata oltre il predetto termine o deve ancora essere stabilita. In tal caso, la disposizione transitoria, al fine di evitare che si determini una nullità dell'atto introduttivo del giudizio per l'incertezza circa l'organo giudiziario di fronte al quale la domanda è proposta (trova applicazione, nel procedimento di fronte al giudice di pace, la norma generale dell'art. 164 c.p.c.), prevede la fissazione di una nuova udienza di fronte all'ufficio del giudice di pace cui è attribuita la competenza per effetto dell'avvenuta soppressione».
Infine, il decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
- 846 uffici del Giudice di Pace, di cui 4 sedi distaccate:
a) 165 uffici presso sedi circondariali
b) 681 uffici presso sedi non circondariali
- 4.690 giudici distribuiti su una dotazione organica di 4.700
- 12 unità del personale dirigenziale (tutte presso uffici circondariali)
- 4.125 unità di personale amministrativo assegnato in pianta organica, così distinte:
a) 439 del personale dell'Area III;
b) 2738 del personale dell'Area II;
c) 936 del personale dell'Area L.
Risulta così evidente come l'attuale assetto territoriale sia caratterizzato da un'elevata articolazione delle sedi giudiziarie, da un'eccessiva frammentazione delle risorse umane e strumentali disponibili per l'Amministrazione della giustizia, soprattutto se rapportata agli effettivi carichi di lavoro ed alle esigenze operative degli altri uffici giudiziari.
L’analisi dei costi rispetto ai carichi di lavoro rappresenta il criterio direttivo per ridurre gli uffici del giudice di pace. In particolare, quest'analisi statistica multivariata è caratterizzata, da un lato, dall'individuazione della capacità di smaltimento effettivo, a livello nazionale, dei giudici in servizio nel periodo di riferimento e, dall'altro, dall'individuazione dei carichi di lavoro del singolo ufficio, ottenuta suddividendo le iscrizioni rilevate per la dotazione organica prevista. L'analisi condotta si è distinta in più fasi successive.
Fase A: calcolo della produttività. In questa fase è stato individuato l'effettivo smaltimento pro-capite realizzato dai giudici di pace su base quinquennale. Ecco come: «è stato necessario calcolare il numero medio di presenze dei giudici di pace nel medesimo arco temporale. A tal fine è stata calcolata una media aritmetica delle presenze del personale di magistratura onoraria, ponendo come termini di riferimento le date del 31/12/2004 e 31/12/2009 e ottenendo, a livello nazionale, un numero medio annuo di presenze pari a 3.073 unità. Tale valore è stato successivamente posto in relazione al numero complessivo di procedimenti definiti in tutte le materi di competenza per l'arco temporale considerato, ottenendo, in tal modo, la produttività media del personale giudicante. In sostanza, dividendo il numero complessivo di procedimenti definiti per le unità di personale presenti è stato individuato il numero medio di provvedimenti esauriti nell'anno da un singolo giudice. La produttività media rappresenta quindi una misura ragionevole della "capacità unitaria di smaltimento" dei procedimenti, intendendosi per tale il numero di procedimenti definibili da ogni singolo giudice previsto in pianta organica. Tale valore (''valore soglia", pari a 568,3 procedimenti) rappresenta quindi il carico di lavoro mediamente sostenibile dal personale giudicante nel corso dell'anno solare».
Fase B: individuazione dei carichi di lavoro. Sono stati individuati i carichi di lavoro pro-capite dei singoli uffici rapportando per ciascuno di essi i procedimenti sopravvenuti alla relativa pianta organica. Tali valori costituiscono una misura della "domanda di giustizia" rivolta ali'Amministrazione.
Fase C: individuazione degli uffici con carichi di lavoro inferiore. Più precisamente, sono stati individuati gli uffici con carico di lavoro inferiore alla media nazionale di produttività annuale pro-capite dei giudici di pace. «Successivamente le risultanze dell'analisi sono state poste a confronto con i valori rilevati dall'esame dei dati riferiti al bacino di utenza delle sedi giudiziarie, assumendo quale parametro di riferimento ai fini della valutazione sull'opportunità del mantenimento di un presidio giudiziario, una popolazione residente pari ad almeno 100.000 abitanti. In sostanza, il dato riferito alla popolazione è stato assunto quale criterio integrativo dell'analisi fondata sul carico di lavoro sostenibile».
Fase D: selezione degli uffici sulla base del bacino di utenze e individuazione. Così facendo, si è giunti alla generazione di un elenco di 674 uffici con un numero di iscrizioni pro-capite inferiori al valore soglia (568,3), cioè alla capacità di smaltimento di un singolo giudice ed un bacino di utenza inferiore alle l 00.000 unità. Ne deriva che «il carico di lavoro afferente a tali uffici non giustifica la previsione in organico delle unità di personale giudicante assegnate, che, mediante l'accorpamento delle sedi giudiziarie, possono più opportunamente essere utilizzate laddove la domanda di giustizia è più elevata».
Totale: 674 uffici da accorpare. Nello specifico, il personale recuperabile attraverso tale accorpamento è pari a:
1) 1.944 giudici di pace;
2) 2.104 unità di personale amministrativo, così distinto:
a) 184 dell'Area III;
b) 1.350 dell'Area II;
c) 570 dell'Area L
Stop alla competenza mandamentale degli uffici del giudice di pace. Viene previsto che con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia, sentiti il consiglio giudiziario e i comuni interessati, possono essere istituite delle sedi distaccate e che, con le medesime modalità, possono essere costituiti in un unico ufficio due o più uffici contigui. Risulta così «superata la precedente impostazione che prevedeva ancora la competenza mandamentale degli uffici del giudice di pace, riconducendola al circondario così come per i tribunali ordinari. In questo modo, ci sarà la possibilità non solo di ridurre le spese, ma anche di individuare con maggiore chiarezza il presidente del tribunale che dovrà, ove espressamente delegato dal CSM, esercitare la sorveglianza sugli uffici del giudice di pace compresi nel suo circondario. Quindi, non sarà più possibile che il bacino di competenza di un ufficio del giudice di pace sia compreso in più circondari del tribunale ordinario, con gli inevitabili problemi di gestione e coordinamento».
Si procede poi alla riassegnazione dei magistrati onorari in servizio presso gli uffici soppressi del giudice di pace. La legge delega non ha indicato i criteri per il trasferimento dei magistrati in questione, lasciando tale valutazione ad un atto regolamentare. Inoltre, il personale amministrativo in servizio presso gli uffici soppressi del giudice di pace viene riassegnato in misura non inferiore al 50% alla sede di tribunale o di procura limitrofa e, nella restante parte, all'ufficio del giudice di pace presso il quale sono trasferite le relative competenze.
Prima che le norme siano efficaci bisogna completare l’iter previsto dall’art. 3. L’efficacia delle disposizioni appena esaminate è subordinata alla conclusione dell'iter previsto dall'art. 3 relativamente agli enti locali, i quali intendano comunque garantire la presenza sul territorio di uffici del giudice di pace in sedi non più previste dalle disposizioni normative. Infatti, viene individuata una particolare e specifica procedura, secondo cui:
- le tabelle ex artt. 1 e 2 vengono pubblicate sul bollettino ufficiale e sul sito internet del Ministero della giustizia;
- «entro 60 giorni dalla pubblicazione delle tabelle gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui è proposta la soppressione, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi; in tali ipotesi dovrà essere messo a disposizione dagli enti locali anche il personale amministrativo necessario alla gestione dell'ufficio e rimarrà a carico dell'amministrazione giudiziaria unicamente la determinazione dell'organico del personale di magistratura onoraria entro i limiti della dotazione nazionale complessiva nonché la formazione del personale amministrativo»;
- «entro i 12 dodici mesi il Ministro della giustizia, dovrà apportare con d.m. le conseguenti modifiche alle più volte menzionate tabelle. Il Ministro potrà e dovrà in tale sede valutare esclusivamente la rispondenza delle richieste pervenute ai criteri previsti dalla sopra citata normativa, ovvero alla disponibilità da parte degli enti locali a farsi carico degli oneri relativi all'istituzione ed al funzionamento dei nuovi uffici».
Sarebbe controproducente sopprimere un ufficio per poi istituirlo nuovamente. Solo dopo l'emanazione del decreto del Ministro della giustizia (o comunque al decorso del termine concesso per l'emanazione dello stesso) le nuove disposizioni potranno essere efficaci. Questo perché di fronte alla possibilità concessa ai comuni di recuperare parte degli uffici soppressi, risulterebbe del tutto inutile, ed anzi controproducente, sopprimere un ufficio per poi subito dopo istituirlo nuovamente, con tutte le conseguenze in tema di riallocazione del personale e spostamento dei procedimenti celebrati presso l'ufficio soppresso e poi nuovamente istituito. Il procedimento delineato dal decreto legislativo prevede invece che la nuova geografia giudiziaria relativa agli uffici del giudice di pace divenga efficace soltanto esaurite le procedure di consultazione degli enti locali e disegnato l'assetto definitivo di tutti gli uffici. Infine, qualora gli enti locali non rispettino gli impegni presi in sede di presentazione della richiesta di conservazione dell'ufficio del giudice di pace, lo stesso venga soppresso con il medesimo procedimento previsto per gli accorpamenti.
Ma cosa succede ai procedimenti in corso presso gli uffici del giudice di pace soppressi? Il decreto prevede che «nei sei mesi successivi all'efficacia del nuovo disegno degli uffici così come risultante dalla conclusione dell'iter sopra descritto, le udienze precedentemente fissate dinanzi al giudice di pace di uno degli uffici soppressi siano tenute presso i medesimi uffici. Gli eventuali rinvii saranno in tal caso effettuati dinanzi al nuovo ufficio competente. In tutti gli altri casi, invece, verrà fissata una nuova udienza dinanzi al nuovo ufficio competente». La modifica del luogo di trattazione dell'udienza dovrà essere sempre opportunamente comunicata alle parti interessate. Allo stesso tempo, però, la possibilità di continuare a celebrare le udienze già fissate presso le sedi originarie - per i sei mesi successivi all'effettiva attuazione delle modifiche - ridurrà al minimo i problemi ed i disagi connessi ad ogni trasferimento di sede giudiziaria.
La norma transitoria si applica anche nell'ipotesi del processo civile davanti al giudice di pace. Anche in questo caso, «si distinguono le ipotesi in cui le udienze precedentemente fissate dianzi al giudice di pace ricadano nell'arco temporale successivo al termine fissato per l'efficacia del presente decreto da quelle in cui l'udienza è fissata oltre il predetto termine o deve ancora essere stabilita. In tal caso, la disposizione transitoria, al fine di evitare che si determini una nullità dell'atto introduttivo del giudizio per l'incertezza circa l'organo giudiziario di fronte al quale la domanda è proposta (trova applicazione, nel procedimento di fronte al giudice di pace, la norma generale dell'art. 164 c.p.c.), prevede la fissazione di una nuova udienza di fronte all'ufficio del giudice di pace cui è attribuita la competenza per effetto dell'avvenuta soppressione».
Infine, il decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.