Il controllo della posta elettronica e degli accessi ad internet da parte del datore di lavoro per verificare la corretta esecuzione della prestazione è vietato. Non lo è più, però, quando avviene ex post. In seconda battuta, dunque, l’azienda a seguito dell’emersione di elementi di fatto “tali da raccomandare l’avvio di una indagine retrospettiva” può accedere alla corrispondenza telematica del dipendente. E se ravvede delle violazioni gravi licenziarlo. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sentenza 2722/2012, respingendo il ricorso di un alto funzionario di banca e confermando le sentenze di primo e secondo grado.
Il datore di lavoro può controllare la posta elettronica del dipendente
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