Tribunale Varese, 03 febbraio 2012 - - Est. Buffone.
Liquidazione del compenso spettante all’avvocato – Abrogazione delle
Tariffe forensi – Art. 9 D.l. 24 gennaio 2012 n. 1 – Fase transitoria in
attesa del decreto ministeriale – Applicazione dell’art. 2225 c.c. –
Sussiste – Riferimento agli importi liquidati in precedenza – Parametro
di riferimento – Sussiste.
L’abrogazione delle tariffe
forensi, ai sensi dell’art. 9 d.l. 1/2012, comporta che il giudice, per
la liquidazione del compenso all’avvocato, debba applicare l’art. 2225
cod. civ. In applicazione della norma in esame, per la quantificazione
del compenso, il giudice può fare riferimento agli standards liquidativi
in precedenza applicati e alla somma calcolata dallo stesso difensore
mediante la nota spese di cui all’art. 75 disp. att. c.p.c. Nella
determinazione del compenso, occorre tenere presente che il soggetto che
esercita la professione forense, indipendentemente dagli atti specifici
compiuti, svolge un servizio di pubblica necessità e quindi
contribuisce alla realizzazione delle finalità di giustizia nel
processo, aspetto che impone di rispettare la professione dell’avvocato
non frustrandone la funzione mediante un compenso inadeguato o
insufficiente.