Guida in stato di ebbrezza: necessaria la certezza oltre ogni ragionevole dubbio
Cassazione penale , sez. IV, sentenza 23.04.2013 n° 18375 (Simone Marani)
Ai
fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza è necessaria la certezza
"oltre ogni ragionevole dubbio". E' quanto emerge dalla sentenza 23
aprile 2013, n. 18375 della Quarta Sezione Penale della Corte di
Cassazione.
A seguito di una condanna per guida in stato di ebbrezza, i giudici del
merito ascrivevano all'imputato la commissione del fatto più grave
disciplinato dall'art. 186, comma 2, lett. c),
nonostante l'accertamento strumentale fosse stato condotto con una sola
misurazione (quindi senza la prescritta ripetizione della stessa). Da
ciò il ricorso per Cassazione, in quanto la sentenza avrebbe riportato
una mera indicazione generica degli indici sintomatici riportati nel
verbale dell'unico accertamento effettuato dalla polizia giudiziaria.
Secondo l'orientamento dominante di legittimità, fatto proprio anche dagli ermellini, "per
la configurazione del reato di guida in stato di ebbrezza, pur potendo
accertarsi lo stato di alterazione con qualsiasi mezzo, e quindi anche
su base sintomatica, è tuttavia necessario ravvisare l'ipotesi più
lieve, priva di rilievo penale, quando, pur risultando accertato il
superamento della soglia minima, non sia possibile affermare, oltre ogni
ragionevole dubbio, che la condotta dell'agente rientri nell'ambito di
una delle altre due ipotesi che conservano rilievo penale".
Nella fattispecie, il generico richiamo operato nella sentenza
impugnata agli indici sintomatici riportati nel verbale di accertamento
redatto dalla polizia giudiziaria, appare tale da non fornire una
dimostrazione sufficientemente adeguata al fine di ritenere, oltre ogni
ragionevole dubbio, che la condotta dell'agente si prestasse a un
inquadramento nell'ambito di una delle due ipotesi di cui all'art. 186
cod. strad. ancora configurate come penalmente rilevanti.
Secondo la Suprema Corte: “L'indole eminentemente apodittica della
motivazione così come redatta nel provvedimento qui impugnato impone di
riscontrarne il carattere sostanzialmente illogico, da tanto derivando
il necessario annullamento della ridetta sentenza, con rinvio alla corte
d'appello milanese per un nuovo esame sul punto indicato”.
(Altalex, 2 maggio 2013. Nota di Simone Marani. Vedi anche il volume Guida in stato di ebbrezza e di alterazione psico-fisica. Analisi dei reati dello stesso autore)
Testo integrale