Il D.L. n.93/2013, recante "Disposizioni
urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di
genere, nonche' in tema di protezione civile e di commissariamento delle
province", รจ stato convertito con modificazioni dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119 publicata nella G.U. n. 242 del 15/10/2013.
Riportiamo di seguito le tavole sinottiche con le modifiche al codice di procedura penale aggiornate con la legge di conversione.
Art. 1 D.L. 93/2013 convertito con modificazioni dalla L. 119/2013.
Modifiche al codice di procedura penale e disposizioni concernenti i procedimenti penali per i delitti contro la persona
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Art. 101 - Difensore della persona offesa | Art. 101 modificato |
1.
La persona offesa dal reato, per l'esercizio dei diritti e delle
facoltร ad essa attribuiti, puรฒ nominare un difensore nelle forme
previste dall'articolo 96 comma 2. 2. Per la nomina dei difensori degli enti e delle associazioni che intervengono a norma dell'articolo 93 si applicano le disposizioni dell'articolo 100. |
1.
La persona offesa dal reato, per l'esercizio dei diritti e delle
facoltร ad essa attribuiti, puรฒ nominare un difensore nelle forme
previste dall'articolo 96 comma 2. Al momento dell'acquisizione
della notizia di reato il pubblico ministero e la polizia giudiziaria
informano la persona offesa dal reato di tale facoltร . La persona offesa
รจ altresรฌ informata della possibilitร dell'accesso al patrocinio a
spese dello Stato ai sensi dell'articolo 76 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, e successive modificazioni. 2. Per la nomina dei difensori degli enti e delle associazioni che intervengono a norma dell'articolo 93 si applicano le disposizioni dell'articolo 100. |
Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni
Art. 266 - Limiti di ammissibilitร
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Art. 266 modificato |
1. L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni
telefoniche e di altre forme di telecomunicazione รจ consentita nei
procedimenti relativi ai seguenti reati: Lettere dalla a) alla f-ter invariate. 2. Negli stessi casi รจ consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione รจ consentita solo se vi รจ fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attivitร criminosa. |
1.
L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di
altre forme di telecomunicazione รจ consentita nei procedimenti relativi
ai seguenti reati: Lettere dalla a) alla f-ter invariate. f-quater) delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale. 2. Negli stessi casi รจ consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione รจ consentita solo se vi รจ fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attivitร criminosa. |
Art. 282-bis - Allontanamento dalla casa familiare | Art. 282-bis modificato |
Commi da 1 a 5 invariati.
6. Qualora si proceda per uno dei
delitti previsti dagli articoli 570, 571, 600-bis, 600-ter, 600-quater,
609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice
penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente, la
misura puรฒ essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti
dall'articolo 280.
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Commi da 1 a 5 invariati.
6. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate,
600,600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-septies.1,600-septies.2, 601,
602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies e 612, secondo comma
del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del
convivente, la misura puรฒ essere disposta anche al di fuori dei limiti
di pena previsti dall'articolo 280, anche con le modalitร di controllo previste all'articolo 275-bis.
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Art. 282-quater - Obblighi di comunicazione. |
Art. 282-quater modificato |
1. I provvedimenti di cui agli articoli
282-bis e 282-ter sono comunicati all'autoritร di pubblica sicurezza
competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia
di armi e munizioni. Essi sono altresรฌ comunicati alla parte offesa e
ai servizi socio-assistenziali del territorio.
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1. I provvedimenti di cui agli articoli
282-bis e 282-ter sono comunicati all'autoritร di pubblica sicurezza
competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia
di armi e munizioni. Essi sono altresรฌ comunicati alla parte offesa e
ai servizi socio-assistenziali del territorio. Quando l'imputato
si sottopone positivamente ad un programma di prevenzione della
violenza organizzato dai servizi socio-assistenziali del territorio, il
responsabile del servizio ne dร comunicazione al pubblico ministero e al
giudice ai fini della valutazione ai sensi dell'articolo 299, comma 2.
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Art. 299 - Revoca e sostituzione delle misure. |
Art. 299 modificato |
1. Le misure coercitive e interdittive
sono immediatamente revocate quando risultano mancanti, anche per fatti
sopravvenuti, le condizioni di applicabilitร previste dall'art. 273 o
dalle disposizioni relative alle singole misure ovvero le esigenze
cautelari previste dall'articolo 274.
2. Salvo quanto previsto dall'art. 275,
comma 3, quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la
misura applicata non appare piรน proporzionata all'entitร del fatto o
alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata, il giudice
sostituisce la misura con un'altra meno grave ovvero ne dispone
l'applicazione con modalitร meno gravose.
3. Il pubblico ministero e l'imputato
richiedono la revoca o la sostituzione delle misure al giudice, il quale
provvede con ordinanza entro cinque giorni dal deposito della
richiesta. Il giudice provvede anche di ufficio quando assume
l'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare o quando รจ
richiesto della proroga del termine per le indagini preliminari o
dell'assunzione di incidente probatorio ovvero quando procede
all'udienza preliminare o al giudizio.
3-bis. Il giudice, prima di provvedere
in ordine alla revoca o alla sostituzione delle misure coercitive e
interdittive, di ufficio o su richiesta dell'imputato, deve sentire il
pubblico ministero. Se nei due giorni successivi il pubblico ministero
non esprime il proprio parere, il giudice procede.
3-ter. Il giudice, valutati gli elementi
addotti per la revoca o la sostituzione delle misure, prima di
provvedere puรฒ assumere l'interrogatorio della persona sottoposta alle
indagini. Se l'istanza di revoca o di sostituzione รจ basata su elementi
nuovi o diversi rispetto a quelli giร valutati, il giudice deve assumere
l'interrogatorio dell'imputato che ne ha fatto richiesta.
4. Fermo quanto previsto, dall'articolo
276, quando le esigenze cautelari risultano aggravate, il giudice, su
richiesta del pubblico ministero, sostituisce la misura applicata con
un'altra piรน grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalitร piรน
gravose.
4-bis. Dopo la chiusura delle indagini
preliminari, se l'imputato chiede la revoca o la sostituzione della
misura con altra meno grave ovvero la sua applicazione con modalitร meno
gravose, il giudice, se la richiesta non รจ presentata in udienza, ne dร
comunicazione al pubblico ministero, il quale, nei due giorni
successivi, formula le proprie richieste.
4-ter. In ogni stato e grado del
procedimento, quando non รจ in grado di decidere allo stato degli atti,
il giudice dispone, anche di ufficio e senza formalitร , accertamenti
sulle condizioni di salute o su altre condizioni o qualitร personali
dell'imputato. Gli accertamenti sono eseguiti al piรน presto e comunque
entro quindici giorni da quello in cui la richiesta รจ pervenuta al
giudice. Se la richiesta di revoca o di sostituzione della misura della
custodia cautelare in carcere รจ basata sulle condizioni di salute di cui
all'articolo 275, comma 4-bis, ovvero se tali condizioni di salute sono
segnalate dal servizio sanitario penitenziario, o risultano in altro
modo al giudice, questi, se non ritiene di accogliere la richiesta sulla
base degli atti, dispone con immediatezza, e comunque non oltre il
termine previsto nel comma 3, gli accertamenti medici del caso,
nominando perito ai sensi dell'articolo 220 e seguenti, il quale deve
tener conto del parere del medico penitenziario e riferire entro il
termine di cinque giorni, ovvero, nel caso di rilevata urgenza, non
oltre due giorni dall'accertamento. Durante il periodo compreso tra il
provvedimento che dispone gli accertamenti e la scadenza del termine per
gli accertamenti medesimi, รจ sospeso il termine previsto dal comma 3.
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1. Le misure coercitive e interdittive
sono immediatamente revocate quando risultano mancanti, anche per fatti
sopravvenuti, le condizioni di applicabilitร previste dall'art. 273 o
dalle disposizioni relative alle singole misure ovvero le esigenze
cautelari previste dall'articolo 274.
2. Salvo quanto previsto dall'art. 275,
comma 3, quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la
misura applicata non appare piรน proporzionata all'entitร del fatto o
alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata, il giudice
sostituisce la misura con un'altra meno grave ovvero ne dispone
l'applicazione con modalitร meno gravose.
2-bis. I provvedimenti di cui ai
commi 1 e 2 relativi alle misure previste dagli articoli 282-bis,
282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti aventi ad
oggetto delitti commessi con violenza alla persona, devono essere
immediatamente comunicati, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi
socio-assistenziali e al difensore della persona offesa o, in mancanza
di questo, alla persona offesa.
3. Il pubblico ministero e l'imputato
richiedono la revoca o la sostituzione delle misure al giudice, il quale
provvede con ordinanza entro cinque giorni dal deposito della
richiesta. La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure
previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286,
applicate nei procedimenti di cui al comma 2-bis del presente articolo,
che non sia stata proposta in sede di interrogatorio di garanzia, deve
essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente ed a
pena di inammissibilitร , presso il difensore della persona offesa o, in
mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest'ultimo caso
essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio. Il
difensore e la persona offesa possono, nei due giorni successivi alla
notifica, presentare memorie ai sensi dell'articolo 121. Decorso il
predetto termine il giudice procede. Il giudice provvede anche
di ufficio quando assume l'interrogatorio della persona in stato di
custodia cautelare o quando รจ richiesto della proroga del termine per le
indagini preliminari o dell'assunzione di incidente probatorio ovvero
quando procede all'udienza preliminare o al giudizio
3-bis. Il giudice, prima di provvedere
in ordine alla revoca o alla sostituzione delle misure coercitive e
interdittive, di ufficio o su richiesta dell'imputato, deve sentire il
pubblico ministero. Se nei due giorni successivi il pubblico ministero
non esprime il proprio parere, il giudice procede.
3-ter. Il giudice, valutati gli elementi
addotti per la revoca o la sostituzione delle misure, prima di
provvedere puรฒ assumere l'interrogatorio della persona sottoposta alle
indagini. Se l'istanza di revoca o di sostituzione รจ basata su elementi
nuovi o diversi rispetto a quelli giร valutati, il giudice deve assumere
l'interrogatorio dell'imputato che ne ha fatto richiesta.
4. Fermo quanto previsto, dall'articolo
276, quando le esigenze cautelari risultano aggravate, il giudice, su
richiesta del pubblico ministero, sostituisce la misura applicata con
un'altra piรน grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalitร piรน
gravose.
4-bis. Dopo la chiusura delle indagini
preliminari, se l'imputato chiede la revoca o la sostituzione della
misura con altra meno grave ovvero la sua applicazione con modalitร meno
gravose, il giudice, se la richiesta non รจ presentata in udienza, ne dร
comunicazione al pubblico ministero, il quale, nei due giorni
successivi, formula le proprie richieste. La richiesta di revoca
o di sostituzione delle misure previste dagli articoli 282-bis,
282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti di cui al comma
2-bis del presente articolo, deve essere contestualmente notificata, a
cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilitร , presso il
difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona
offesa, salvo che in quest'ultimo caso essa non abbia provveduto a
dichiarare o eleggere domicilio.
4-ter. In ogni stato e grado del
procedimento, quando non รจ in grado di decidere allo stato degli atti,
il giudice dispone, anche di ufficio e senza formalitร , accertamenti
sulle condizioni di salute o su altre condizioni o qualitร personali
dell'imputato. Gli accertamenti sono eseguiti al piรน presto e comunque
entro quindici giorni da quello in cui la richiesta รจ pervenuta al
giudice. Se la richiesta di revoca o di sostituzione della misura della
custodia cautelare in carcere รจ basata sulle condizioni di salute di cui
all'articolo 275, comma 4-bis, ovvero se tali condizioni di salute sono
segnalate dal servizio sanitario penitenziario, o risultano in altro
modo al giudice, questi, se non ritiene di accogliere la richiesta sulla
base degli atti, dispone con immediatezza, e comunque non oltre il
termine previsto nel comma 3, gli accertamenti medici del caso,
nominando perito ai sensi dell'articolo 220 e seguenti, il quale deve
tener conto del parere del medico penitenziario e riferire entro il
termine di cinque giorni, ovvero, nel caso di rilevata urgenza, non
oltre due giorni dall'accertamento. Durante il periodo compreso tra il
provvedimento che dispone gli accertamenti e la scadenza del termine per
gli accertamenti medesimi, รจ sospeso il termine previsto dal comma 3.
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Art. 350 - Sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini. |
Art. 350 modificato |
1. Gli ufficiali di polizia
giudiziaria assumono, con le modalitร previste dall'articolo 64,
sommarie informazioni utili per le investigazioni dalla persona nei cui
confronti vengono svolte le indagini che non si trovi in stato di
arresto o di fermo a norma dell'articolo 384.
Commi da 2 a 7 invariati.
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1. Gli ufficiali di polizia
giudiziaria assumono, con le modalitร previste dall'articolo 64,
sommarie informazioni utili per le investigazioni dalla persona nei cui
confronti vengono svolte le indagini che non si trovi in stato di
arresto o di fermo a norma dell'articolo 384, e nei casi di cui all'articolo 384-bis.
Commi da 2 a 7 invariati.
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Art. 351 - Altre sommarie informazioni. |
Art. 351 modificato |
Commi 1 e 1-bis invariati.
1-ter. Nei procedimenti per i delitti
previsti dagli articoli, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater,
600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater,
609-quinquies, 609-octies, 609-undecies del codice penale, la polizia
giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone
minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in
psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero.
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Commi 1 e 1-bis invariati.
1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis
del codice penale, la polizia giudiziaria, quando deve assumere
sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un
esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico
ministero.
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Art. 380 - Arresto obbligatorio in flagranza |
Art. 380 modificato |
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia
giudiziaria procedono all'arresto di chiunque รจ colto in flagranza di
un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge
stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel
minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.
2. Anche fuori dei casi previsti dal
comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono
all'arresto di chiunque รจ colto in flagranza di uno dei seguenti delitti
non colposi, consumati o tentati:
lettere dalla a) alla l-bis) invariate. lettera m) invariata. |
Gli ufficiali e gli agenti di polizia
giudiziaria procedono all'arresto di chiunque รจ colto in flagranza di un
delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge
stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel
minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.
2. Anche fuori dei casi previsti dal
comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono
all'arresto di chiunque รจ colto in flagranza di uno dei seguenti delitti
non colposi, consumati o tentati:
lettere dalla a) alla l-bis) invariate.
l-ter) delitti di maltrattamenti
contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti
dall'articolo 572 e dall'articolo 612-bis del codice penale;
lettera m) invariata.
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Nuovo Art. 384-bis (Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare)
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1.
Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria hanno facoltร di
disporre, previa autorizzazione del pubblico ministero, scritta, oppure
resa oralmente e confermata per iscritto, o per via telematica,
l'allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di
avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei
confronti di chi รจ colto in flagranza dei delitti di cui all'articolo
282-bis, comma 6, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le
condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale
pericolo la vita o l'integritร fisica o psichica della persona offesa.
La polizia giudiziaria provvede senza ritardo all'adempimento degli
obblighi di informazione previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 23
febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni. 2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 385 e seguenti del presente titolo. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 381, comma 3. Della dichiarazione orale di querela si dร atto nel verbale delle operazioni di allontanamento. |
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Art. 398 - Provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio | Art. 398 modificato |
Commi da 1 a 5 invariati.
5-bis. Nel caso di indagini che
riguardino ipotesi di reato previste dagli articoli 600, 600-bis,
600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo
600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater,
609-octies e 612-bis del codice penale, il giudice, ove fra le persone
interessate all'assunzione della prova vi siano minorenni, con
l'ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il luogo, il tempo e le
modalitร particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio,
quando le esigenze di tutela delle persone lo rendono necessario od
opportuno.
...omissis... |
Commi da 1 a 5 invariati. 5-bis. Nel caso di indagini che riguardino ipotesi di reato previste dagli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies e 612-bis del codice penale, il giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minorenni, con l'ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il luogo, il tempo e le modalitร particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze di tutela delle persone lo rendono necessario od opportuno. ...omissis... |
Art. 406 - Proroga del termine. |
Art. 406 modificato |
1. Il pubblico ministero, prima della
scadenza, puรฒ richiedere al giudice, per giusta causa, la proroga del
termine previsto dall'articolo 405. La richiesta contiene l'indicazione
della notizia di reato e l'esposizione dei motivi che la giustificano.
2-ter. Qualora si proceda per i reati di
cui agli articoli 589, secondo comma, e 590, terzo comma, del codice
penale, la proroga di cui al comma 1 puรฒ essere concessa per non piรน di
una volta.
Commi da 3 a 8 invariati.
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1. Il pubblico ministero, prima della
scadenza, puรฒ richiedere al giudice, per giusta causa, la proroga del
termine previsto dall'articolo 405. La richiesta contiene l'indicazione
della notizia di reato e l'esposizione dei motivi che la giustificano.
2-ter. Qualora si proceda per i reati di cui agli articoli 572, 589, secondo comma, 590, terzo comma, e 612-bis del codice penale, la proroga di cui al comma 1 puรฒ essere concessa per non piรน di una volta.
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Art. 408 - Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato.
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Art. 408 modificato.
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1. Entro i termini previsti dagli
articoli precedenti, il pubblico ministero, se la notizia di reato รจ
infondata, presenta al giudice richiesta di archiviazione. Con la
richiesta รจ trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la
documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti
compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari .
2. L'avviso della richiesta รจ
notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa che,
nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia
dichiarato di volere essere informata circa l'eventuale archiviazione.
3. Nell'avviso รจ precisato che, nel
termine di dieci giorni, la persona offesa puรฒ prendere visione degli
atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione
delle indagini preliminari.
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1. Entro i termini previsti dagli articoli precedenti, il pubblico
ministero, se la notizia di reato รจ infondata, presenta al giudice
richiesta di archiviazione. Con la richiesta รจ trasmesso il fascicolo
contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini
espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le
indagini preliminari . 2. L'avviso della richiesta รจ notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere essere informata circa l'eventuale archiviazione. 3. Nell'avviso รจ precisato che, nel termine di dieci giorni, la persona offesa puรฒ prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari. 3-bis. Per i delitti commessi con violenza alla persona, l'avviso della richiesta di archiviazione e' in ogni caso notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa ed il termine di cui al comma 3 e' elevato a venti giorni. |
Art. 415-bis - Avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari. | Art. 415-bis modificato |
1. Prima della scadenza del termine
previsto dal comma 2 dell'articolo 405, anche se prorogato, il pubblico
ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi
degli articoli 408 e 411, fa notificare alla persona sottoposta alle
indagini e al difensore avviso della conclusione delle indagini
preliminari.
Commi da 2 a 5 invariati.
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1. Prima della scadenza del termine
previsto dal comma 2 dell'articolo 405, anche se prorogato, il pubblico
ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi
degli articoli 408 e 411, fa notificare alla persona sottoposta alle
indagini e al difensore nonche', quando si procede per il reato
di cui all'articolo 572 del codice penale, anche al difensore della
persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa avviso della conclusione delle indagini preliminari.
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Art. 449 - Casi e modi del giudizio direttissimo.
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Art. 449 modificato
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Commi da 1 a 4 invariati.
5. Il pubblico ministero procede
inoltre al giudizio direttissimo, salvo che ciรฒ pregiudichi gravemente
le indagini, nei confronti della persona che nel corso
dell'interrogatorio ha reso confessione. L'imputato libero รจ citato a
comparire a una udienza non successiva al trentesimo giorno dalla
iscrizione nel registro delle notizie di reato. L'imputato in stato di
custodia cautelare per il fatto per cui si procede รจ presentato
all'udienza entro il medesimo termine.
6. Quando il reato per cui รจ richiesto
il giudizio direttissimo risulta connesso con altri reati per i quali
mancano le condizioni che giustificano la scelta di tale rito, si
procede separatamente per gli altri reati e nei confronti degli altri
imputati, salvo che ciรฒ pregiudichi gravemente le indagini. Se la
riunione risulta indispensabile, prevale in ogni caso il rito ordinario.
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Commi da 1 a 4 invariati.
5. Il pubblico ministero procede
inoltre al giudizio direttissimo, salvo che ciรฒ pregiudichi gravemente
le indagini, nei confronti della persona che nel corso
dell'interrogatorio ha reso confessione. L'imputato libero รจ citato a
comparire a una udienza non successiva al trentesimo giorno dalla
iscrizione nel registro delle notizie di reato. L'imputato in stato di
custodia cautelare per il fatto per cui si procede รจ presentato
all'udienza entro il medesimo termine. Quando una persona รจ
stata allontanata d'urgenza dalla casa familiare ai sensi dell'articolo
384-bis, la polizia giudiziaria puรฒ provvedere, su disposizione del
pubblico ministero, alla sua citazione per il giudizio direttissimo e
per la contestuale convalida dell'arresto entro le successive
quarantotto ore, salvo che ciรฒ pregiudichi gravemente le indagini. In
tal caso la polizia giudiziaria provvede comunque, entro il medesimo
termine, alla citazione per l'udienza di convalida indicata dal pubblico
ministero.
6. Quando il reato per cui รจ richiesto
il giudizio direttissimo risulta connesso con altri reati per i quali
mancano le condizioni che giustificano la scelta di tale rito, si
procede separatamente per gli altri reati e nei confronti degli altri
imputati, salvo che ciรฒ pregiudichi gravemente le indagini. Se la
riunione risulta indispensabile, prevale in ogni caso il rito ordinario.
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Art. 498 - Esame diretto e controesame dei testimoni.
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Art. 498 modificato
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Commi da 1 a 4-bis invariati.
4-ter. Quando si procede per i reati di
cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 601,
602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies e 612-bisdel codice
penale, l'esame del minore vittima del reato ovvero del maggiorenne
infermo di mente vittima del reatoviene effettuato, su richiesta sua o
del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un
impianto citofonico.
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Commi da 1 a 4-bis invariati.
4-ter. Quando si procede per i reati di cui agli articoli 572,
600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis,
609-ter, 609-quater, 609-octies e 612-bisdel codice penale, l'esame del
minore vittima del reato ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima
del reatoviene effettuato, su richiesta sua o del suo difensore,
mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto
citofonico.
4-quater. Quando si procede per i
reati previsti dal comma 4-ter, se la persona offesa e' maggiorenne il
giudice assicura che l'esame venga condotto anche tenendo conto della
particolare vulnerabilita' della stessa persona offesa, desunta anche
dal tipo di reato per cui si procede, e ove ritenuto opportuno, dispone,
a richiesta della persona offesa o del suo difensore, l'adozione di
modalita' protette.
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Art. 132-bis disp.att. - Formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi
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Art. 132-bis disp. att. modificato
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1. Nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi รจ assicurata la prioritร assoluta:
a) ai processi relativi ai delitti di
cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice e ai delitti di
criminalitร organizzata, anche terroristica;
lettere da b) a f) invariate.
Comma 2 invariato.
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1. Nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi รจ assicurata la prioritร assoluta:
a) ai processi relativi ai delitti di
cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice e ai delitti di
criminalitร organizzata, anche terroristica;
a-bis) ai delitti previsti dagli articoli 572 e da 609-bis a 609-octies e 612-bis del codice penale;
lettere da b) a f) invariate.
Comma 2 invariato.
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tratto da AvvocatoAndreani