La cronaca piĆ¹ recente ha spesso trattato casi di prostituzione
minorile e pedopornografia. Molto spesso gli autori di tali condotte non
sono criminali nel senso tradizione del termine ma giovani, anche
incensurati, che agiscono in contesti scolastici o familiari.
Fenomeni di questo tipo stanno creando nuovi scenari nella
criminologia, rivestendo un particolare rilievo sociale ed essendo di
difficile prevenzione.
La l. 172/2012 rappresenta uno dei molteplici interventi legislativi
che negli ultimi anni hanno modificato il codice penale, innovando sia
sul piano sostanziale che processuale la disciplina dei reati contro la
personalitĆ individuale.
L’iter di evoluzione e modifica normativa, iniziato nel 1998, ĆØ stato
fortemente voluto non solo dall’Europa ma anche e soprattutto da una
opinione pubblica sempre piĆ¹ attenta e critica verso i reati a sfondo
sessuale, in primis contro quelli consumati a danno di minori.
Del resto, la violazione di un diritto avvenuta in un punto della
terra ĆØ avvertita in tutti i punti (Kant, per la pace perpetua),
figuriamoci quando il diritto violato consiste nello sviluppo
psicofisico del minore sfruttato sessualmente.
La legge in commento ratifica la Convenzione del Consiglio d’Europa
“per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi
sessuali” ed ha avuto un iter legislativo particolarmente lungo. Dalla
presentazione nel marzo 2009 all’originario disegno di legge, fino alla
formulazione attuale, sono passati diversi anni e numerosi passaggi in
Camera e Senato.
Tanto premesso, cerchiamo ora di analizzare gli aspetti piĆ¹ significativi della norma.
Il delitto di prostituzione minorile
Nella nuova formulazione dell’art. 600 bis del codice penale rimane
invariata la pena edittale della reclusione da sei a dodici anni, mentre
ĆØ stata leggermente rivista la multa. La vera novitĆ consiste
nell’aver, il legislatore, inserito accanto alle condotte di induzione,
favoreggiamento e sfruttamento dei minori, le nuove ipotesi di
reclutamento e di gestione, organizzazione e controllo (“ovvero
altrimenti ne trae profitto”) degli stessi. Non si tratta perĆ² di nuove
ipotesi di reato, bensƬ della scelta di seguire una tecnica normativa
casistica, al fine di rendere la norma maggiormente aderente ai principi
di determinatezza e tassativitĆ .
Merita un cenno esplicativo la condotta del “reclutamento” che si
differenzia dalla induzione in quanto non necessita per la sua
realizzazione di alcuna forma di coartazione psicologica o di
persuasione effettuata nei confronti del minore. Ne deriva che il
reclutamento potrebbe ben ricomprendere le ipotesi di procacciamento di
minori giĆ intenzionati a prostituirsi.
Nel secondo comma del medesimo articolo viene disciplinata la
punibilitĆ di chi compie atti sessuali con il minore. Anche in questo
caso la norma giĆ esisteva nel testo preriforma ma qui viene raddoppiata
la pena edittale (“ĆØ punito con la reclusione da uno a sei anni e con
la multa da euro 1.500 a euro 6.000”) e viene ampliata la punibilitĆ ,
che non ĆØ piĆ¹ legata alla dazione di denaro o altra utilitĆ ma viene
estesa anche alla mera promessa della corresponsione.
In tema di pedopornografia
La legge in commento ha novellato anche il reato di cui all’art. 600
ter, che prevede e punisce l’utilizzo di minori per la realizzazione e
produzione di spettacoli o di materiale pornografico, nonchƩ la
fruizione del materiale medesimo.
Ratio della norma ĆØ colpire e reprimere piĆ¹ duramente un fenomeno che
va estendendosi in modo sempre piĆ¹ capillare e che si sposta dal
crimine organizzato ad un crimine spesso domestico ed “amatoriale”.
Sempre piĆ¹ spesso, infatti, la realizzazione e la fruizione di materiale
pornografico avviene al di fuori dei canali tradizionalmente criminali,
con un aumento esponenziale di tali condotte proprio tra i minori.
In particolare, l’art. 600 ter punisce con la pena della reclusione
da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a 240.000 chiunque
produce materiale pedopornografico o realizza spettacoli o esibizioni di
tale natura ed anche chi recluta o induce i minori a prendervi parte,
ovvero comunque ne trae profitto.
Anche in questa ipotesi, il legislatore ha seguito una tecnica
normativa casistica e, alla luce delle ipotesi indicate, va ritenuto che
anche le esibizioni pornografiche rivolte ad un singolo soggetto
determinato siano penalmente rilevanti.
Parimenti punito, con la reclusione fino a tre anni, chiunque offre o cede, anche a titolo gratuito, materiale pedopornografico.
Dalla lettura d’insieme dei vari commi dell’articolo 600 ter,
discende che anche la pornografia domestica, realizzata o diffusa senza
fine di lucro, sia penalmente rilevante.
A sostegno di tale tesi si pone la ratio ispiratrice della norma,
individuata nella tutela psicofisica del minore, ed il fatto che il fine
di lucro non ĆØ una componente necessaria per la realizzazione delle
condotte incriminate.
Infine, assume rilevanza penale anche la fruizione del materiale
pornografico. La norma, infatti, punisce con la reclusione fino a tre
anni, salvo che il fatto non costituisca reato piĆ¹ grave, chiunque
assiste ad ogni genere di spettacolo o esibizione a carattere
pedopornografico. Nello specifico, il fruitore ĆØ colui che assiste
passivamente, senza partecipazione attiva, alle esibizioni o agli
spettacoli di cui sopra.
Ulteriore elemento di novitĆ introdotto con la novella del 2012 ĆØ la
definizione di pornografia minorile. Tale definizione colma un vuoto
normativo finora esistente, cristallizzando come pornografia minorile
ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni
diciotto coinvolto in attivitĆ sessuali esplicite, reali o simulate, o
qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni
diciotto per scopi sessuali.
La novella trattata, quindi, apporta un notevole inasprimento del
regime sanzionatorio in tema di sfruttamento del minore per scopi
sessuali e, in un’ottica preventiva, caratterizza l’intervento del
legislatore da una anticipazione della punibilitĆ anche alle condotte
prodromiche rispetto alla realizzazione dei reati di prostituzione e
pornografia minorile.
articolo pubblicato su L'AquilaOggi