A seguito della entrata in vigore della Legge di Conversione del D.L. 162/2014 che ha riformato in maniera
sostanziale alcune norme del codice di procedura civile ed in
particolare del processo esecutivo,
si segnalano, di seguito le principali modifiche:
1)
Foro dell’esecuzione: Art. 26-bis “Quando
il debitore è una delle pubbliche amministrazioni indicate
dall'articolo 413, quinto comma, per l'espropriazione forzata di crediti
è competente, salvo quanto disposto dalle leggi speciali,
il giudice del luogo dove il terzo debitore ha la residenza, il
domicilio, la dimora o la sede.
Fuori dei casi di cui al primo comma, per l'espropriazione
forzata di crediti e' competente il giudice del luogo in cui il debitore
ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede”.
Pertanto per i pignoramenti presso terzi,
salvo che il terzo pignorato non sia una P.A. il Tribunale competente
sarà quello del luogo di residenza del debitore.
2)
Art. 492-bis: (Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare) “Su
istanza del creditore procedente, il presidente del tribunale del luogo
in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede,
verificato
il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata,
autorizza la ricerca con modalita' telematiche dei beni da pignorare.
L'istanza deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta
elettronica ordinaria ed il numero di fax del difensore nonché',
ai fini dell'articolo 547, dell'indirizzo di posta elettronica
certificata…………..”.
3)
Art. 503: (Modi della vendita forzata) “La vendita forzata può farsi con incanto o senza, secondo le forme previste nei capi seguenti.
L'incanto può essere disposto solo quando il giudice ritiene
probabile che la vendita con tale modalità abbia luogo ad un prezzo
superiore della metà rispetto al valore del bene determinato a norma
dell'articolo 568.”
4)
Art. 543: (Forma del pignoramento) E’ stata eliminata la parola “personalmente” al primo comma relativamente alla notifica al terzo dell’atto di pignoramento.
Inoltre il comma 4) è stato riformulato nel modo seguente:
“la citazione del debitore a comparire davanti al giudice
competente, con l'invito al terzo a comunicare la dichiarazione di cui
all'articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo
raccomandata ovvero a mezzo di
posta elettronica certificata; con l'avvertimento al terzo che in caso
di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere
resa dal terzo comparendo in un'apposita udienza e che quando il terzo
non compare o, sebbene comparso, non rende la
dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di
appartenenza del debitore, nell'ammontare o nei termini indicati dal
creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in
corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione.
Nell'indicare l'udienza di comparizione si deve rispettare il termine previsto nell'articolo 501.
Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario
consegna senza ritardo al creditore l'originale dell'atto di citazione.
Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente
per l'esecuzione la nota
di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell'atto di citazione, del
titolo esecutivo e del precetto,
entro trenta giorni dalla consegna.
La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del
creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere al momento
del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde
efficacia quando la nota
di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al secondo periodo
sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al
creditore
Quando procede a norma dell'articolo 492- bis, l'ufficiale giudiziario consegna senza
ritardo al creditore il verbale, il titolo esecutivo ed il
precetto, e si applicano le disposizioni di cui al quarto comma. Decorso
il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno
dei creditori intervenuti
muniti di titolo esecutivo possono chiedere l'assegnazione o la vendita
delle cose mobili o l'assegnazione dei crediti. Sull'istanza di cui al
periodo precedente il giudice fissa l'udienza per l'audizione del
creditore e del debitore e provvede a norma degli
articoli 552 o 553. Il decreto con cui viene fissata l'udienza di cui
al periodo precedente e' notificato a cura del creditore procedente e
deve contenere l'invito e l'avvertimento al terzo di cui al numero 4)
del secondo comma”.
Quindi:
-
È stato eliminato l’obbligo del terzo a comparire.
Può infatti evitare di comparire in udienza mediante l’invio della
dichiarazione a mezzo pec o raccomandata;
-
L’ufficiale Giudiziario, una volta eseguita
l’ultima notifica consegnerà al creditore l’originale dell’atto di
citazione (quindi del pignoramento notificato);
-
L’iscrizione al ruolo del pignoramento dovrà essere eseguita
entro 30 gg dalla consegna
mediante il deposito in cancelleria della nota di iscrizione e di
copia conforme dell’atto di citazione, del titolo esecutivo e del
precetto;
-
Il pignoramento perderà efficacia se non iscritto entro 30gg dalla consegna.
Il domiciliatario che non rispetterà tale termine verrà ritenuto
responsabile dell’estinzione della procedura con conseguente onere di
ripresentare il pignoramento a proprie spese.
5)
Art. 548 (Mancata dichiarazione del terzo) “Quando
all'udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la
dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa un'udienza successiva.
L'ordinanza e' notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza.
Se questi non compare alla nuova udienza o, comparendo, rifiuta di fare
la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso
del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal
creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso
e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione e il
giudice provvede a norma degli articoli 552 o 553.”
6)
PIGNORAMENTO IMMOBILIARE: Art. 557 (Deposito dell’atto di pignoramento). “Eseguita
l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo
al creditore l'atto di pignoramento e la nota di trascrizione
restituitagli
dal conservatore dei registri immobiliari. La conformità di tali copie
e' attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente
articolo.
Il creditore deve depositare nella
cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di
iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del
precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione
entro quindici giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento.
Nell'ipotesi di cui all'articolo 555, ultimo comma, il creditore
deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal
conservatore dei registri immobiliari.
Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione.
Il pignoramento perde efficacia
quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di
pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre
il termine di quindici giorni dalla
consegna al creditore.”
Quindi:
-
L’iscrizione al ruolo del pignoramento dovrà essere eseguita
entro 15 gg dalla consegna
mediante il deposito in cancelleria della nota di iscrizione e di
copia conforme dell’atto di pignoramento, del titolo esecutivo, del
precetto e della nota di trascrizione;
-
Il pignoramento perderà efficacia se non iscritto entro 15gg dalla consegna.
Il domiciliatario che non rispetterà tale termine verrà ritenuto
responsabile dell’estinzione della procedura con conseguente onere di
ripresentare il pignoramento a proprie spese.
LE SUDDETTE NORME COSI’ COME MODIFICATE SI APPLICHERANNO A TUTTE LE PROCEDURE ESECUTIVE INCARDINATE A PARTIRE DAL 11/12/2014.
Queste sono le principali novità su cui era opportuno richiamare la Vostra attenzione.
Per tutto il resto si rinvia ad un interessante dispensa a
cura del Dott. Giuseppe Buffone - Giudice presso il Tribunale di Milano -
che evidenzia tutte le modifiche effettuate.