Mercoledì 22 aprile la Camera dei
Deputati ha approvato il disegno di legge che, modificando la storica
Legge 898 del 1970, porta ad una notevole riduzione dei termini che
devono intercorrere tra la separazione ed il divorzio.
In particolare, il termine triennale
precedentemente previsto viene sostituito con un più breve termine
semestrale per i casi di separazione consensuale o annuale per le
separazioni giudiziali, indipendentemente dalla presenza o meno di
figli.
La medesima norma va a modificare anche
lo scioglimento del regime patrimoniale di comunione dei beni tra
coniugi. Nella disciplina previgente era previsto che la comunione dei
beni si sciogliesse solo con il passaggio in giudicato della sentenza di
separazione, ora invece è sufficiente l’autorizzazione del giudice a
che i coniugi possano vivere separati.
La normativa in esame ben si coordina
con gli altri ordinamenti comunitari, in cui i tempi per ottenere una
sentenza di separazione o di divorzio sono decisamente più brevi.
Inoltre, tale intervento sicuramente
andrà a limitare l’attuale turismo dei coniugi che spesso, tramite
agenzie internazionali ed utilizzando residenze estere fittizie,
sciolgono il proprio matrimonio in altri Paesi in cui l’ordinamento
consente divorzi lampo.
Il divorzio breve, comunque, non è l’unica novità in tema di famiglia introdotta recentemente.
Nel decreto giustizia del novembre 2014, infatti, veniva introdotta la negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio.
Nel decreto giustizia del novembre 2014, infatti, veniva introdotta la negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio.
Stante il testo di tale decreto,
fortemente modificato in sede di conversione, i coniugi possono
separarsi consensualmente senza adire il Tribunale competente ma
semplicemente facendosi assistere da un avvocato.
In particolare, i coniugi, assistiti da
un difensore, possono raggiungere un accordo sulla propria separazione,
successivamente tale accordo di negoziazione viene trasmesso al
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale che sarebbe stato
competente il quale, se non ravvisa irregolarità, concede il nulla osta.
A quel punto l’avvocato dovrà trasmettere l’atto così formato
all’Ufficiale di Stato Civile del Comune presso cui il matrimonio fu
iscritto o trascritto per la trascrizione della separazione nei registri
di Stato Civile.
Un insieme di provvedimenti, quelli
varati in questi ultimi mesi, che fortemente incidono sulle tempistiche e
sui costi di separazioni e divorzi e che portano l’Italia in linea con
gli altri Paesi Europei.