Dopo aver generato un notevole panico tra
Avvocati, la Corte di Cassazione corregge il tiro (e la propria
pronuncia) sulla validità delle notifiche effettuate a mezzo pec ed
indirizzate alle caselle di posta certificata censite su INI-PEC.
Come noto, il predetto registro è annoverato tra
quelli idonei alla notifica (ex art. 6 bis del Decreto Legislativo n.
82/2005) al pari del REGINDE.
Ciò nonostante, con l’ordinanza 24160/2019,
appariva che la Corte ritenesse “per una valida notifica tramite
PEC si deve estrarre l'indirizzo del destinatario solo da pubblico
registro ReGIndE e non dal pubblico registro INI-PEC”.
Molti Avvocati ed anche le maggiori istituzioni
forensi (tra cui CNF e OCF) lamentavano una scorretta interpretazione
della legge e sollevavano la questione delle innumerevoli notifiche
effettuate estraendo la pec dal INI-PEC che rischiavano di vedersi
invalidare, magari a distanza di molto tempo.
La Suprema Corte, chiarendo che l'ordinanza
intendeva solo assumere una "inidoneitÃ
soggettiva" del registro INI-PEC con esclusivo riferimento alla
qualità del soggetto destinatario della notifica (un magistrato del
Tribunale di Firenze), con ordinanza n. 29749/2019 ha provveduto alla
“correzione dell’errore materiale” modificando leggermente il
testo della precedente 24160.
Dunque, poiché è il Codice dell'Amministrazione
Digitale a disciplinare il registro INI-PEC, questo deve ritenersi un
elenco valido e utilizzabile per le notificazioni ex art. 3-bis L.
53/1994.